L'agrivoltaico italiano sta attraversando una fase di forte interesse e, insieme, di progressiva messa a punto normativa. Il segnale più chiaro arriva dal mercato: il bando dedicato a questa tecnologia previsto dal PNRR ha raccolto, alla chiusura della prima finestra nel settembre 2024, 643 richieste di finanziamento per oltre 1,7 GW di potenza complessiva e più di 920 milioni di euro di contributi richiesti, a fronte di una dotazione di 1,1 miliardi.
Nel corso del 2025 le procedure hanno poi portato alla selezione di oltre 700 progetti, per una capacità installabile vicina ai 2 GW, con l'obiettivo di veder realizzato 1,04 GW di nuovi impianti entro il 30 giugno 2026.
Numeri che raccontano un comparto in evoluzione, con un ruolo sempre più strategico nella transizione energetica nazionale, ma che evidenziano anche ulteriori possibilità di crescita al di là degli incentivi statali.
Il vero nodo rimane quello regolatorio, in bilico tra due esigenze altrettanto fondamentali: da un lato regolare l'uso dei terreni coltivati senza consegnare l'agricoltura di pregio alla speculazione energetica, dall’altro favorire una tecnologia che, a differenza del fotovoltaico a terra tradizionale, nasce per fornire vantaggi concreti alle colture.
Il primo tassello di chiarezza è arrivato con l'introduzione, nella legislazione nazionale, di una definizione specifica di impianto agrivoltaico, pensata per distinguerlo in modo netto dal fotovoltaico a terra e per fissare le caratteristiche progettuali che ne garantiscono la compatibilità con l'attività agricola. Nel dettaglio la legge 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione del decreto-legge 175/2025, ha modificato il Testo Unico Rinnovabili (d.lgs. 190/2024) inserendo nell'articolo 4 la definizione di agrivoltaico come sistema caratterizzato da pannelli adeguatamente elevati da terra, in grado di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Accanto a questa definizione il provvedimento ha aggiunto una serie di criteri che, pur riconoscendo la specificità del rapporto con il comparto agricolo, restano tuttora oggetto di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori: il mantenimento della Produzione Lorda Vendibile (PLV) come parametro per verificare che l'attività agricola non sia stata sacrificata, l'asseverazione tecnica a cura di un professionista abilitato, la definizione di cosa debba intendersi per terreno "ad elevato valore agricolo" e, non da ultimo, la soglia di suolo agricolo destinabile agli impianti, che la norma statale fissa in una forbice tra lo 0,8% e il 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Assoggettando al regime della PAS gli impianti fino a 12 MW ubicati in aree idonee.
Tuttavia l'aspetto più interessante è capire come le singole Regioni e Province autonome stanno dettagliando le proprie aree idonee agricole, valorizzando le specifiche caratteristiche del proprio territorio o meno. È in questo spazio, lasciato intenzionalmente aperto dal legislatore statale, che nell'ultimo anno si sono mosse diverse amministrazioni territoriali varando una propria legge o un proprio disegno di legge sulle ulteriori aree idonee, rispetto a quanto identificato nel TU FER.
Piemonte
In materia di aree idonee agricole la legge approvata il 21 luglio 2026 dal Piemonte si mantiene nella forbice statale, stabilendo un'0,8% di SAU regionale ma aggiungendo un limite del 2% a livello comunale (che diventa del 3% per CER e autoconsumo industriale). Le nuove norme incaricano la Giunta regionale di definire criteri dettagliati per l'installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici. La normativa regionale terrà conto delle diverse configurazioni, incluse quelle non sollevate da terra, a condizione che siano coerenti con la continuità dell'attività agricola, con le colture presenti e con il piano agronomico obbligatorio. Il testo piemontese introduce anche un meccanismo anti-frazionamento che somma le domande di soggetti collegati presentate in aree vicine.
Lombardia
La Lombardia, approvando la propria legge il 12 maggio 2026, ha invece scelto un impianto simile per le aree agricole idonee: 0,8% di SAU a livello regionale, ma con margini di deroga fino al 3% comunale per CER e autoconsumo industriale aggiungendo un 2% a livello provinciale. Sul fronte dell'agrivoltaico, la Regione ha messo nero su bianco una serie di obblighi: relazione agronomica asseverata, sistemi di monitoraggio di suolo e microclima, mantenimento dell'80% della PLV e controlli periodici a partire dal terzo anno di esercizio, con l'obbligo di un piano di rientro in caso di calo produttivo.
Veneto
Il Veneto, con il disegno di legge approvato dalla Giunta il 28 luglio 2026, ha optato per il limite più basso ammesso dalla norma statale: lo 0,8% della SAU regionale, pari a circa 6.681 ettari sugli oltre 835mila disponibili. Anche in questo caso, però, ai Comuni viene lasciato un margine più ampio, fino al 2% ordinario e al 3% per autoconsumo industriale e CER. Per l'agrivoltaico tra 5 e 12 MW, il testo lega la procedura abilitativa semplificata a due condizioni specifiche: una dichiarazione asseverata sull'80% della PLV e un imprenditore agricolo titolare del progetto.
Emilia-Romagna
L'Emilia-Romagna, che ha licenziato la propria legge il 28 maggio 2026, si distingue per un sistema di calcolo della SAU differenziato per tecnologia: il fotovoltaico a terra pesa per il 100% dell'area recintata, mentre l'agrivoltaico conta solo per il 30% della superficie del fondo interessato, un meccanismo che di fatto premia le installazioni compatibili con la continuità colturale. Il tetto regionale è dell'1,5% della SAU, che sale al 2,5% a livello comunale, con la possibilità per i Comuni di alzare ulteriormente l'asticella. Superata la soglia, le nuove domande diventano automaticamente improcedibili, salvo le installazioni destinate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La Regione ha dettagliato ulteriormente le norme per l’agri-FV stabilendo che la continuità dell'attività agricola (80% della PLV) debba essere verificata ogni tre anni attraverso una relazione agronomica, prevedendo sanzioni in caso di calo non giustificato della PLV pari o superiore al 20%.
Trento
Un discorso a parte merita la Provincia autonoma di Trento, che con la legge di Assestamento di bilancio dell'agosto 2026 ha aggiornato la propria disciplina del 2022. Il testo, oltre a definire un elenco delle ulteriori aree idonee, introduce per le zone agricole di particolare pregio un allegato tecnico molto minuzioso: soglia di producibilità minima dei pannelli, limite del 40% di occupazione della SAU aziendale, esclusione dei terreni con colture biologiche o a marchio DOP/IGP/DOC/DOCG nei cinque anni precedenti, pendenza massima del 15% e obbligo di mantenere l'integrità dei muretti a secco nei terrazzamenti. Un approccio che riflette la specificità di un territorio montano dove la SAU residua, una volta esclusi prati stabili e pascoli d'alta quota, è già ridotta all'osso.
Toscana
La Toscana, con la proposta di legge approvata dalla Giunta il 9 giugno 2026, ha scelto una soglia intermedia: 1% di SAU a livello regionale, che sale al 3% a livello comunale salvo diverso accordo. Nel dettaglio gli enti comunali possono proporre l’aumento della quota di SAU utilizzabile e proporre cartografie specifiche delle aree agricole idonee. Restano invece sempre idonee all'agrivoltaico, anche oltre i limiti SAU, le aree agricole abbandonate purché non ricadano in aree paesaggisticamente tutelate e gli impianti non superino una determinata quota di potenza. Tuttavia l’agri-FV, per accedere alle procedure semplificate previste dalla norma, deve coinvolgere obbligatoriamente un’azienda agricola e dimostrare la continuità delle attività agricole e pastorali. Rispettando i requisiti tecnici che la Regione definirà.
Umbria
L'Umbria rappresenta il caso più travagliato. La prima legge regionale Aree Idonee, la n. 7 del 16 ottobre 2025, era arrivata prima ancora del decreto correttivo nazionale e aveva introdotto un impianto piuttosto restrittivo per le rinnovabili. Il nuovo testo vieta l'installazione del fotovoltaico tradizionale a terra nello spazio rurale, ammettendo esclusivamente impianti agrivoltaici con moduli elevati per azzerare il consumo netto di suolo e consentire l'attività agricola sottostante. Per prevenire la saturazione del territorio, la superficie occupata dagli impianti solari e agrivoltaici superiori a 1,5 ettari non può superare il tetto complessivo del 3% della superficie agricola rurale di ciascun comune, sommando strutture già esistenti e autorizzate. Di norma gli impianti non possono sorgere entro 500 metri dai beni culturali e paesaggistici tutelati, ma la legge concede un'eccezione a questo vincolo di distanza e al tetto del 3% per le aziende agricole locali che adottano l'agrivoltaico avanzato, a condizione che la produzione energetica sia integrata con l'agricoltura biologica certificata o con l'allevamento di razze e varietà autoctone umbre.
Abruzzo
L'Abruzzo, con la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2026, ha scelto la cautela come principio guida esplicito. Il testo si attiene a quanto già individuato a livello statale in materia di aree idonee agricole aggiungendo più che altro paletti piuttosto che ulteriori siti. Nel dettaglio la Regione ha introdotto un elenco di esclusioni che prevale sulle idoneità di base: aree agricole con finanziamenti pubblici in corso, colture permanenti di pregio come vigneti, frutteti, tartufaie e oliveti, l'ex alveo del Lago Fucino e le zone del piano di tutela dell'orso marsicano. Uniche specifiche all'idoneità per il fotovoltaico le aree agricole entro 350 metri dagli stabilimenti industriali ed entro 300 metri se adiacenti ad autostrade o strade principali.
Molise
Il Molise, tra le prime Regioni a muoversi con la proposta di legge di febbraio 2026, si è mosso lungo la forbice piena prevista dalla norma statale (0,8%-3% di SAU), lasciando ai Comuni il compito di definire la propria percentuale ed escludere le colture di pregio. Il testo introduce misure esplicitamente antispeculative: istruttorie rafforzate per le produzioni DOP/IGP/DOC, verifica dei vincoli su terreni che hanno ricevuto fondi pubblici agricoli negli ultimi cinque anni e il divieto di frazionare i progetti su particelle non contigue per aggirare le soglie di potenza.
Puglia
La Puglia, con il disegno di legge sulle aree idonee n. 31 approvato dalla Giunta il 10 marzo 2026, individua come prioritario l'interesse pubblico alla conservazione dell'identità agricola, tutelando in particolare le produzioni di qualità. Nel dettaglio il ddl detta disposizioni specifiche per le aree agricole, prevedendo che, nel rilascio del provvedimento autorizzatorio, sia considerato di interesse pubblico prevalente preservare, in quell'area, la presenza degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualità, quali produzioni DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni biologiche o ai P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). La tutela si estende per 5 anni anche dopo un'eventuale sostituzione della coltura, per evitare “espianti tattici” volti a rendere l'area idonea agli impianti. Anche le aree formalmente classificate come industriali ma di fatto ancora coltivate e prive di piani attuativi restano soggette alla tutela paesaggistica regionale.
Sicilia
La Sicilia, che ha lavorato al proprio disegno di legge nel corso del 2026, si muove nello stesso solco delle altre Regioni: per le aree agricole idonee si introduce il limite dello 0,8% della SAU regionale. Con la possibilità di individuare aree agricole di pregio da escludere dall'applicazione della disciplina, anche su richiesta dei Comuni. In compenso si introduce una disciplina specifica sulla priorità nell’esame delle istanze autorizzative che interessa direttamente l’agrivoltaico avanzato, limitando però l’accesso al mantenimento di una produzione lorda vendibile pari almeno all’80% della PLV antecedente all'impianto.
Articolo realizzato in collaborazione con Rinnovabili.it
PUBBLICAZIONE
04/09/2026